Smarrimento bagagli
Il risarcimento in caso di smarrimento, danneggiamento, ritardo del bagaglio nel trasporto aereo è regolata dalla Convenzione di Montreal (1999) e dal Regolamento CEE 889/02.
Il risarcimento è limitato ai danni materiali (es.: alloggio, vitto, taxi); sono esclusi i danni non materiali, come quelli, per esempio, da vacanza rovinata.
In caso di smarrimento della valigia bisogna fare solo gli acquisti veramente necessari (articoli di prima necessità) e bisogna conservare tutti gli scontrini, le ricevute e le fatture.
La richiesta di rimborso deve essere inviata per iscritto alla compagnia aerea entro 21 giorni dallo smarrimento del bagaglio.
Ma che risarcimento mi spetta?
- Compagnie aeree comunitarie e altre che aderiscono alla convenzione di Montreal (la maggior parte): la responsabilità della compagnia per il danno derivante da perdita, manomissione, danneggiamento, ritardata consegna del bagaglio è prevista fino a 1000 DSP (circa € 1.167) per ciascun bagaglio registrato ed in relazione al danno effettivamente subito.
- Compagnie che non aderiscono alla convenzione di Montreal: la responsabilità della compagnia per smarrimento e danneggiamento del bagaglio è limitata a 17 DSP (circa € 20) per kg di bagaglio trasportato.
In tutti i casi è possibile aumentare il livello del risarcimento mediante la cosiddetta “dichiarazione di valore”, da effettuarsi al momento del check-in, che consente di elevare il limite di responsabilità della compagnia, previo pagamento di un’apposita tariffa aggiuntiva da parte del passeggero.
Per scaricare un modello di lettera per il risarcimento in caso di bagaglio smarrito, clicca qui
