Il Codice dell’Unione Europea sui visti
Per gli Stati che fanno parte della c.d. “area Schengen” – espressione con cui si indica lo spazio all’interno del quale i cittadini degli Stati aderenti agli accordi di Schengen (sottoscritti nel 1985 e successivamente modificati) possono liberamente attraversare le frontiere nazionali, senza sottostare ad alcun controllo (se non per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza nazionale) – è entrato in vigore il “Codice dell’Unione Europea sui visti”.
Il Codice raccoglie e semplifica tutte le disposizioni normative dell’U.E. in materia di “visti” e coordina le norme e le prassi nazionali degli “Stati Schengen”, allo scopo di aumentare la trasparenza delle procedure e la parità di trattamento fra i richiedenti. Di seguito vi illustriamo le novità di maggiore rilievo:
- il visto dell’U.E. è unico: è stata abolita la distinzione preesistente fra visto di “transito” e visto di “soggiorno”. Il nuovo visto unico consente la permanenza nel paese dell’area Schengen per un totale di 90 giorni, su un arco temporale di 6 mesi. I detentori di un visto di “lunga durata”, invece, potranno muoversi all’interno dell’area Schengen alle stesse condizioni di chi ha un permesso di soggiorno negli altri paesi Schengen, per un totale di 90 giorni in un arco temporale di 180 giorni;
- il modello uniforme di domanda è stato semplificato, mediante la chiarificazione del contenuto delle singole caselle, a beneficio sia del richiedente sia del personale consolare;
- tempi più rapidi per la concessione del visto: due settimane per richiederlo e quindici giorni al massimo per ottenere una risposta;
- maggiori agevolazioni economiche: la concessione gratuita del visto è stata estesa a una maggiore categoria di persone. I diritti per i visti dei minori fra i sei e i dodici anni, inoltre, sono stati ridotti a trentacinque euro rispetto alla quota standard, che rimane di sessanta euro. I cittadini di paesi terzi che hanno un accordo di facilitazione con l’U.E. continueranno a pagare trentacinque euro;
- aumenta la trasparenza e la certezza del diritto: il Codice impone l’obbligo di motivazione del rifiuto del visto e introduce la possibilità di ricorso contro le decisioni negative;
- la parità di trattamento fra tutti i richiedenti è garantita dalla predisposizione di un manuale, che dovrà essere adoperato dal personale consolare degli Stati dell’area Schengen.
Per acquisire maggiori informazioni sull’argomento, potete consultare il portale web “Vivieuropa” del Dipartimento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al seguente link – clicca qui - o il portale web della Commissione Europea al seguente link – clicca qui -
