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Fondo nazionale di garanzia

Home » Viaggi e turismo » Fondo nazionale di garanzia

Il Fondo nazionale di garanzia è regolato dall’art. 51 del Codice del Turismo.

Che cosa è:

Il  Fondo interviene in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore di pacchetti turistici.

Esso provvede al rimborso del prezzo versato, al rimpatrio del consumatore in caso di viaggi all’estero nonchè a fornire immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore, ad eccezione delle situazioni di rischio dell’incolumità personale dei turisti (alluvioni, terremoti, insurrezioni) per le quali interviene il Ministero degli Affari Esteri.

Presupposti d’intervento

Il Fondo interviene esclusivamente per i pacchetti turistici venduti, anche via internet,  con contratti stipulati in Italia da un’agenzia regolarmente autorizzata dall’Autorità competente. Non interviene invece quando il viaggio sia stato organizzato autonomamente dal turista o sia stato venduto da operatori non in possesso di regolare autorizzazione.

Modulistica

La domanda di rimborso può essere formulata seguendo lo schema allegato; va spedita in plico chiuso con raccomandata A/R.

Nota bene: seguire attentamente le istruzioni per la compilazione della domanda riportate in calce al predetto schema.

Presentazione della domanda

La domanda, come sopra formulata e corredata della documentazione, deve essere presentata/inviata a: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo – Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 ROMA.

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