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Volo cancellato? Sì al rimborso del danno morale

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La Corte di Giustizia dell’UE ha emesso una importante sentenza: i passeggeri, quando un volo viene cancellato, possono chiedere il rimborso per il danno morale, oltre che per quello materiale; inoltre, il diritto al risarcimento esiste anche quando l’aereo decolla, ma subito dopo è costretto a rientrare all’aeroporto di partenza ed il passeggero viene trasferito su un altro volo.

La Corte ha, infatti, precisato che il regolamento comunitario in materia di compensazione ai passeggeri aerei stabilisce alcune misure uniformi che le compagnie aeree devono attuare nei confronti dei loro passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato: resta, comunque, impregiudicato il diritto dei passeggeri ad un risarcimento supplementare.

Inoltre, in base alla convenzione di Montreal, ci sono alcune condizioni in cui il passeggero può chiedere un risarcimento dei danni, su base individuale (per un limite massimo di 4.750 euro per passeggero).

La Corte ha affermato che la cancellazione del volo si ha anche quando l’aereo parte, ma rientra nell’aeroporto di partenza ed i passeggeri vengono trasferiti su un altro volo: in questo caso è necessario studiare la situazione individuale di ciascun passeggero trasportato, esaminando se egli abbia abbandonato la programmazione iniziale del volo. Esiste, poi, un “risarcimento supplementare” che consente ai passeggeri di ottenere il risarcimento del danno complessivo, materiale e morale, subito a causa dell’inadempimento da parte del vettore aereo dei suoi obblighi contrattuali.

Infine, la Corte aggiunge che “quando un vettore viene meno agli obblighi di sostegno (rimborso del biglietto o imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale, assunzione a proprio carico delle spese di trasferimento dall’aeroporto di arrivo all’aeroporto inizialmente previsto) e di assunzione a proprio carico delle spese ad esso incombenti in virtù del regolamento (rimborso delle spese di ristorazione, sistemazione in albergo e comunicazione), i passeggeri aerei possono legittimamente far valere un diritto al risarcimento. Tuttavia, nella misura in cui tali risarcimenti derivano direttamente dal regolamento, essi non si possono considerare come rientranti in un risarcimento supplementare”.

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