Agcom: indennizzi identici per gli stessi disservizi
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha adottato un Regolamento in materia di indennizzi applicabili nei rapporti tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche e di televisione a pagamento: in base a queste nuove regole ci saranno indennizzi identici per gli stessi disservizi, misure di compensazione ed accredito automatico in bolletta per i disservizi più gravi, non compresi nella carte dei servizi.
Per gli operatori è, poi, previsto l’obbligo di informare i clienti sui casi che danno diritti all’indennizzo. L’obiettivo di queste nuove disposizioni è quello di garantire parità di trattamenti agli utenti che subiscono gli stessi disservizi. Fino ad oggi, infatti, gli indennizzi applicati in sede di definizione erano basati su criteri determinati autonomamente dai singoli operatori nelle proprie Carte dei servizi; ciò ha avuto la conseguenza che l’indennizzo riconosciuto per lo stesso disservizio poteva essere differente a seconda dell’operatore coinvolto; inoltre, in alcuni casi, la somma riconosciuta risultava inadeguata rispetto al pregiudizio subito dall’utente.
Le nuove norme introducono un criterio minimo di calcolo per determinare l’indennizzo qualora questo non sia riconosciuto direttamente dall’operatore; ed ancora, è stata prevista l’introduzione di una misura compensativa in relazione a disservizi, quali omessa o ritardata portabilità del numero, perdita della numerazione, attivazione di profili tariffari non richiesti ed omessa o errata indicazione negli elenchi telefonici, casi generalmente non previsti dalle Carte dei servizi degli operatori.
Per alcuni disservizi (ritardo nell’attivazione dei servizi richiesti, ingiustificata sospensione o cessazione amministrativa dei servizi) viene introdotto l’obbligo di corresponsione dell’indennizzo in maniera automatica, attraverso l’accredito nella prima fattura utile, a seguito della semplice segnalazione del disservizio da parte dell’utente. Gli operatori dovranno inoltre aggiornare le proprie condizioni contrattuali e i siti web perché sono tenuti a informare gli utenti sui disservizi che danno diritto a indennizzi automatici e sulle modalità per richiedere gli indennizzi non automatici.
