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Rateizzazione delle tasse

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Difficoltà economiche? E’ possibile la rateizzazione delle tasse

I contribuenti in ritardo con le scadenze dei pagamenti possono prolungare fino a sei anni il periodo di dilazione dei debiti fiscali e contributivi, se dimostrano di avere avuto un peggioramento della loro situazione economica.

Equitalia (la società incaricata dell’attività di riscossione nazionale dei tributi) ha emanato una direttiva per illustrare le modalità per accedere a questo beneficio (previsto dall’art. 2 del d.l. n. 225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10).

Pertanto, coloro che hanno ottenuto la dilazione dei propri debiti fiscali e contributivi, ma non sono riusciti a rispettare la cadenza fissata nel programma di pagamento, possono contrattare, con l’agente di Equitalia, una proroga della rateizzazione “… per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della prima dilazione”.

Per quanto riguarda la presentazione dell’istanza di rateazione in proroga, in attesa della concessione dell’eventuale provvedimento di dilazione, va ricordato che l’istanza di proroga è considerata tempestiva, se presentata entro il 30 giugno 2011.

Ecco alcune indicazioni:

  • la richiesta di proroga, che  può essere presentata presso gli uffici degli agenti della riscossione compilando gli appositi moduli e allegando la documentazione necessaria, è  limitata alle dilazioni definite al 27 febbraio 2011;
  • se la richiesta di proroga riguarda debiti per un importo fino a 5.000 euro, la proroga sarà concessa dietro una semplice domanda motivata, che attesti il peggioramento della temporanea situazione di difficoltà del contribuente;
  • se, invece, il debito supera i 5.000 euro, l’accertamento della temporanea situazione di difficoltà economica viene effettuato differenziando il controllo in base alla categoria del richiedente (persona fisica, ditta individuale, società di capitali, ecc.).

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