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Etichette alimentari: nuovo regolamento UE

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Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato un nuovo regolamento sulle informazioni alimentari, stabilendo requisiti supplementari in tema di etichettatura per aiutare i consumatori a compiere scelte più sane e informate.

Ma quali modifiche introdurrà questa norma? Ecco le principali.

Allergeni: il nuovo regolamento migliora i requisiti relativi alle informazioni per i consumatori sugli allergeni e su alcune sostanze che provocano intolleranza. Accanto all’obbligo, già esistente, di fornire tali informazioni per i prodotti alimentari preimballati, è stato imposto lo stesso requisito per i prodotti alimentari non preimballati. Il requisito di informazione si applicherà anche ai prodotti alimentari venduti nei ristoranti e presso altri esercizi di ristorazione: questo perchè i dati mostrano che il 70% degli shock anafilattici si verifica quando si consumano pasti fuori casa. Inoltre, sull’etichetta dei prodotti alimentari preimballati dovranno essere evidenziati gli allergeni.

Pratiche leali d’informazione: le norme sulle pratiche leali d’informazione sono state rafforzate, includendo i cosiddetti “prodotti alimentari d’imitazione”, che sono prodotti che presentano l’aspetto di altri prodotti alimentari ma sono composti da materie prime diverse da quelle attese (per esempio, “formaggio” prodotto con oli vegetali).

Contenuto nutritivo: la cosiddetta dichiarazione nutrizionale obbligatoria comprende le informazioni sulle caratteristiche nutrizionali dei prodotti alimentari che dovranno essere presentate in etichetta. La dichiarazione riguarda valore energetico, grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. I valori dovranno essere espressi in 100g/100 ml e potranno inoltre essere espressi come percentuale dell’assunzione di riferimento (quantità giornaliera indicativa o GDA). Se l’imballaggio del prodotto alimentare è di dimensioni molto ridotte (meno di 25 cm2) la dichiarazione non è richiesta; tuttavia, il nome, gli allergeni, la quantità netta e la data entro la quale il prodotto va consumato devono sempre essere indicati sull’imballaggio, indipendentemente dalle sue dimensioni.

Leggibilità: le informazioni alimentari devono essere presentate in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili, non nascoste da slogan e altre informazioni pubblicitarie, e in chiaro contrasto rispetto allo sfondo.

Paese d’origine: attualmente, l’indicazione del paese d’origine è obbligatoria per il manzo, il vitello e alcuni altri prodotti, quali il miele, la frutta o l’olio d’oliva. Il nuovo regolamento estende l’applicazione di tale norma alla carne di maiale, montone, capra e pollame.

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