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Cause civili: obbligatoria la mediazione

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Dal 21 marzo 2011, in alcune controversie civili, il tentativo di mediazione fra le parti è diventato obbligatorio; le materie per le quali entra in vigore l’obbligatorietà della mediazione civile riguardano:

  • diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari

Invece, l’obbligatorietà della mediazione per le controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012.

Obiettivo di questo nuovo istituto giuridico è disincentivare il ricorso al Tribunale e velocizzare la risoluzione delle lite tra le parti; il procedimento di mediazione, infatti, non è soggetto ad alcuna formalità ed è protetto da norme che assicurano alle parti l’assoluta riservatezza; inoltre, sono previste agevolazioni fiscali per coloro che ricorrono alla mediazione; ci si rivolge al mediatore, infatti, non per stabilire chi ha ragione o chi ha torto, ma per trovare una soluzione in grado di soddisfare entrambi i “contendenti”.

Il ruolo del mediatore è quello di favorire un accordo amichevole di definizione della controversia, e non quello di arbitro. Quindi la procedura prevede che siano le parti, non il mediatore, a definire i contenuti dell’accordo, con tutte le soluzioni e le modalità che ritengono utili, a prescindere anche da specifiche disposizioni di legge; come si vede, la mediazione civile è, quindi, un importantissimo strumento alternativo di risoluzione delle controversie civili: solo se non si raggiunge l’accordo si andrà in Tribunale.

Il mediatore al quale affidarsi per trovare una soluzione può essere scelto liberamente tra i soggetti iscritti all’Albo degli organismi di conciliazione del Ministero della Giustizia (consultabile al seguente link  del citato Dicastero: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_10_3.wp?previsiousPage=mg_2_7_5_2); se la mediazione tra le parti non dovesse avere buon esito entro il termine di 120 giorni, le parti andranno in Tribunale.

La mediazione ha un costo, che serve a retribuire il conciliatore, e che è a carico di entrambe le parti in causa. I costi per la mediazione sono fissati dal Ministero della Giustizia. Per favorire la mediazione è anche previsto anche un incentivo fiscale.

Valore della lite (in euro)

Spese per ciascuna parte (in euro)

Fino a 1.000

65

da 1.001 a 5.000

130

da 5.001 a 10.000

260

da 10.001 a 25.000

360

da 25.001 a 50.000

600

da 50.001 a 250.000

1.000

da 250.001 a 500.000

2.000

da 500.001 a 2.500.000

3.800

da 2.500.001 a 5.000.000

5.200

oltre 5.000.000

9.200


Per saperne di più, leggi nel sito l’apposita sezione dedicata alla mediazione, cliccando qui

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