Cause civili: obbligatoria la mediazione
Dal 21 marzo 2011, in alcune controversie civili, il tentativo di mediazione fra le parti è diventato obbligatorio; le materie per le quali entra in vigore l’obbligatorietà della mediazione civile riguardano:
- diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
Invece, l’obbligatorietà della mediazione per le controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012.
Obiettivo di questo nuovo istituto giuridico è disincentivare il ricorso al Tribunale e velocizzare la risoluzione delle lite tra le parti; il procedimento di mediazione, infatti, non è soggetto ad alcuna formalità ed è protetto da norme che assicurano alle parti l’assoluta riservatezza; inoltre, sono previste agevolazioni fiscali per coloro che ricorrono alla mediazione; ci si rivolge al mediatore, infatti, non per stabilire chi ha ragione o chi ha torto, ma per trovare una soluzione in grado di soddisfare entrambi i “contendenti”.
Il ruolo del mediatore è quello di favorire un accordo amichevole di definizione della controversia, e non quello di arbitro. Quindi la procedura prevede che siano le parti, non il mediatore, a definire i contenuti dell’accordo, con tutte le soluzioni e le modalità che ritengono utili, a prescindere anche da specifiche disposizioni di legge; come si vede, la mediazione civile è, quindi, un importantissimo strumento alternativo di risoluzione delle controversie civili: solo se non si raggiunge l’accordo si andrà in Tribunale.
Il mediatore al quale affidarsi per trovare una soluzione può essere scelto liberamente tra i soggetti iscritti all’Albo degli organismi di conciliazione del Ministero della Giustizia (consultabile al seguente link del citato Dicastero: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_10_3.wp?previsiousPage=mg_2_7_5_2); se la mediazione tra le parti non dovesse avere buon esito entro il termine di 120 giorni, le parti andranno in Tribunale.
La mediazione ha un costo, che serve a retribuire il conciliatore, e che è a carico di entrambe le parti in causa. I costi per la mediazione sono fissati dal Ministero della Giustizia. Per favorire la mediazione è anche previsto anche un incentivo fiscale.
|
Valore della lite (in euro) |
Spese per ciascuna parte (in euro) |
|
Fino a 1.000 |
65 |
|
da 1.001 a 5.000 |
130 |
|
da 5.001 a 10.000 |
260 |
|
da 10.001 a 25.000 |
360 |
|
da 25.001 a 50.000 |
600 |
|
da 50.001 a 250.000 |
1.000 |
|
da 250.001 a 500.000 |
2.000 |
|
da 500.001 a 2.500.000 |
3.800 |
|
da 2.500.001 a 5.000.000 |
5.200 |
|
oltre 5.000.000 |
9.200 |
Per saperne di più, leggi nel sito l’apposita sezione dedicata alla mediazione, cliccando qui
