Canone RAI: non dovuto dagli ultra 75enni
Gli ultra 75enni non dovranno più versare il canone di abbonamento alla RAI a partire dal 2008. Per avere questa esenzione occorre:
- aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno);
- non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, che siano titolari di un reddito proprio;
- avere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità (pari ad euro 6.713,98). Va riferito all’anno precedente a quello per cui si chiede l’agevolazione. Nel calcolo non vanno inseriti i redditi esenti da irpef, come pensioni di guerra, pensioni erogate a invalidi civili.
L’esenzione riguarda l’apparecchio televisivo che si trova nella casa di residenza.
Per poter fruire dell’esenzione gli interessati devono compilare, utilizzando un apposito il modello dell’Agenzia delle Entrate, una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione previsti dalla legge (L. n. 244/2007); per ulteriori informazioni, si può chiamare il numero 848800444.
Per quanto riguarda i rimborsi, chi ha già pagato il canone per gli anni 2008, 2009, 2010 può chiedere il rimborso presentando l’apposito modello, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti.
Coloro che fruiscono dell’esenzione per la prima volta dovranno presentare la richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno; chi, invece, ne beneficerà a partire dal secondo semestre dell’anno, potrà presentarla entro il 31 luglio, e per il 2010, entro il prossimo 30 novembre. Per le annualità successive, i contribuenti potranno continuare ad avvalersi dell’agevolazione senza dover presentare nuove dichiarazioni. Chi, invece, nel corso dell’anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la dichiarazione entro 60 giorni.
Modelli:
Dichiarazione sostitutiva esenzione(clicca qui)
Rimborso(clicca qui)
