Mediazione
La mediazione civile e commerciale: le prospettive
1. Inquadramento della disciplina
La congestione del contenzioso civile ha fatto nascere l’esigenza di ricercare e sviluppare un nuovo modello di gestione del sistema delle Alternative Dispute Resolution, con la conseguente richiesta di una forte specializzazione nel settore.
Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 sulla mediazione in materia civile e commerciale regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti.
Dal punto di vista dei contenuti, il decreto disciplina due tipi di mediazione:
- facilitativa: il mediatore – soggetto professionale e terzo aiuta le parti a raggiungere un accordo anche amichevole sul loro rapporto in funzione dei rispettivi interessi;
- aggiudicativa: il mediatore propone una risoluzione della controversia distribuendo torti e ragioni;
Dal punto di vista dei rapporti con il processo, i modelli di mediazione sono tre:
Obbligatoria: la mediazione è condizione necessaria per poter avviare un processo; questo tipo di mediazione, che entrerà in vigore decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, ovvero il 20 marzo 2011, riguarda, ad esempio, le liti in materia di condominio, successioni ereditarie, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l’obbligo di tentare la mediazione e deve essere informata dal proprio avvocato con un documento sottoscritto dall’assistito.
Il giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all’atto introduttivo del giudizio, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
Facoltativa: le parti scelgono liberamente la via della composizione stragiudiziale della loro lite; questa tipologia potrà essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo
Demandata dal giudice: egli può invitare le parti a risolvere il loro conflitto davanti agli organismi di conciliazione, quando la natura della causa e le risultanze dell’istruttoria lo suggeriscono. Quando il processo è stato avviato, anche in sede di giudizio d’appello, il giudice potrà valutare se formulare l’invito alle parti a ricorrere agli organismi di mediazione, in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti, così da non favorire dilazioni. L’invito del giudice deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’invito del giudice, il processo verrà rinviato per il tempo strettamente necessario.
La durata della procedura
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire.
Le fasi della mediazione
Presentata la domanda presso l’organismo di mediazione, è designato un mediatore ed è fissato il primo incontro tra le parti (non oltre quindici giorni dal deposito della domanda).
La domanda e la data dell’incontro sono comunicate all’altra parte, anche a cura dell’istante.
Il mediatore cerca un accordo amichevole di definizione della controversia.
Se la conciliazione riesce, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore.
Se l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Nel verbale, contenente l’indicazione della proposta, si dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio.
In qualunque momento del procedimento, su concorde richiesta delle parti, il mediatore formula una proposta di conciliazione.
Riservatezza
Le parti sono protette dalla riservatezza che le norme del decreto legislativo prevedono con riguardo a tutte le informazioni e dichiarazioni rese o acquisite nel corso della mediazione: in questo modo si sentiranno libere di esprimere i propri reali interessi, così facilitando il successo della mediazione.
Efficacia
Il verbale di mediazione costituisce titolo per l’esecuzione forzata e ciò garantisce l’efficacia dello strumento.
Organismi di mediazione
L’introduzione della mediazione apre per le Camere di Commercio e gli Ordini professionali un ampio spazio di operatività per collaborare con la giurisdizione nell’erogazione del servizio giustizia. La nuova Legge regola la figura istituzionale degli organismi di mediazione, ovvero degli enti pubblici o privati presso i quali può svolgersi il procedimento di mediazione, generalizzando il sistema previsto dalla conciliazione societaria, con un Registro tenuto e vigilato dal Ministero della giustizia.
2. La conciliazione in Sicilia
In Sicilia, un ruolo di straordinaria importanza nella gestione delle procedure conciliative è svolto dalle Camere di Commercio, attraverso la creazione di strutture ad hoc (Uffici o Sportelli di conciliazione).
La Camera di Commercio di Palermo costituisce un esempio di best practices, in quanto è riuscita negli anni a rinnovarsi e ad offrire a consumatori e professionisti un servizio sempre più efficiente ed efficace, al fine di raggiungere risultati di alto livello.
Ad oggi, il servizio offerto dall’Ufficio di conciliazione della Camera di Commercio di Palermo è il secondo in Italia per numeri di conciliazione. Tale risultato è ancora più importante e positivamente sorprendente se si osserva che il primo organismo in lista è la Camera di Commercio di Milano, una struttura che opera in un contesto socio-economico con volumi d’affari non paragonabili alla realtà siciliana.
La Camera di Commercio di Palermo è accreditata dal 2009 presso il Ministero della Giustizia ed è inserita nell’elenco degli organismi autorizzati allo svolgimento delle conciliazioni societarie, il quale costituisce il sistema base per lo sviluppo delle nuove procedure di mediazione civile e commerciale.
3. La formazione dei conciliatori
Lo sviluppo di queste nuove forme di Alternative Dispute Resolution apre delle grandi prospettive per i professionisti, i quali sono chiamati ad acquisire una vera e propria professionalità nel settore della conciliazione. Tale professionalità, secondo quanto disposto dal D.M. 23 luglio 2004 n. 222, “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5”, è attribuibile solo a soggetti che abbiano un iter di carriera universitaria o professionale (come professori universitari o professionisti iscritti all’albo da almeno 15 anni) o a soggetti che abbiano seguito un particolare percorso formativo tenuto da Enti selezionati ed iscritti nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia.
In tal senso, la Camera di Commercio di Palermo ha già intrapreso un dialogo con il Ministero, al fine di organizzare corsi formativi che rispondano alle nuove domande derivanti dagli ultimi sviluppi legislativi.
