L’arbitrato
Che cos’è l’arbitrato?
L’arbitrato è un istituto previsto al titolo VIII del codice di procedura civile.
È una modalità di risoluzione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali, svolta mediante l’affidamento di un apposito incarico ad uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia.
Questi soggetti sono chiamati arbitri e, normalmente, sono scelti dalle parti; gli arbitri emettono una loro pronuncia, detta lodo, che contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata.
Quanti sono gli arbitri?
Gli arbitri possono essere più di uno, ma devono sempre essere in numero dispari; nel caso in cui in un contratto ne sia previsto un numero pari, il Presidente del Tribunale deve nominarne un altro aggiuntivo.
Quando non si può utilizzare l’arbitrato?
Il Codice di procedura civile vieta di ricorrere a tale strumento nelle materie relative al diritto di famiglia ed in quelle che non possono formare oggetto di transazione.
Quando si può scegliere l’arbitrato?
La scelta di affidare la risoluzione ad un collegio arbitrale può essere fatta dalle pa direttamente alla redazione del contratto, con l’inserimento di un’apposita clausola compromissoria; successivamente, dopo l’insorgere della controversia, con la sottoscrizione di un apposito accordo chiamato compromesso arbitrale.
Quali sono le forme di arbitrato?
Le forme di arbitrato sono sostanzialmente due: l’arbitrato rituale e l’arbitrato irrituale.
Nell’arbitrato rituale gli arbitri seguono le regole del codice di procedura civile e giungono alla decisione emettendo un lodo che, pur essendo simile per forma alla sentenza, ne può assumere forza soltanto attraverso un apposito procedimento giurisdizionale che consiste nel deposito del lodo presso la cancelleria del giudice competente per territorio e la successiva pronuncia da parte del giudice che lo dichiara esecutivo.
Qualora, invece, gli arbitri stabiliscano loro stessi le modalità di svolgimento della procedura, l’arbitrato sarà irrituale e la situazione finale avrà efficacia negoziale tra le parti.
Inoltre, l’arbitrato viene distinto in arbitrato di diritto e di equità, a seconda che gli arbitri giudichino durante il procedimento secondo le norme sostanziali di un certo ordinamento giuridico ovvero secondo criteri equitativa.
Qual è l’efficacia del lodo?
Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti ed è suscettibile di ottenere efficacia di titolo esecutivo al pari della sentenza emessa dall’autorità giudiziaria ordinaria. Il lodo, inoltre, può essere impugnato per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo.
