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La privacy fra i banchi di scuola

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Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado gestiscono, quotidianamente, una molteplicità d’informazioni personali relative ai loro alunni e alle rispettive famiglie. I modi e i limiti del trattamento dei dati personali da parte delle scuole sono stati, di recente, oggetto di studio da parte del Garante della privacy, che ha predisposto un vademecum intitolato “La privacy fra i banchi di scuola”, consultabile cliccando qui.

L’opera del Garante si propone l’obiettivo fornire le linee guida e ogni più utile informazione sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

Di seguito s’indicano, “in pillole”, i punti salienti delle indicazioni fornite dal Garante della privacy.

  • L’informativa

Tutte le scuole, sia pubbliche sia private, hanno l’obbligo di fornire ai loro alunni e alle loro famiglie una corretta e completa informativi sui dati personali raccolti e sui modi e finalità del loro utilizzo. Le regole per il trattamento dei dati, invece, sono diverse per le scuole pubbliche e per quelle private.

  • Le scuole pubbliche

Le scuole pubbliche possono utilizzare i dati personali degli studenti, anche senza acquisire il preventivo consenso degli interessati, soltanto per “rilevanti finalità pubbliche” e nei limiti strettamente necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali. In ogni altro caso, invece, prima dell’utilizzo dei dati, è necessario acquisire l’autorizzazione preventiva dell’interessato. Alcuni dati devono essere trattati con particolare cautela, ad esempio:

  • i dati sulle origini razziali ed etniche possono essere trattati per favorire l’integrazione degli studenti stranieri;
  • i dati sulle convinzioni religiose possono essere utilizzati per garantire la libertà di culto, in tutte le sue manifestazioni (si pensi, ad esempio, alle esigenze alimentari legate ad alcune credenze religiose);
  • i dati sullo stato di salute possono essere utilizzati per la composizione delle classi e l’assegnazione del sostegno ai disabili, oltre che per la gestione delle assenze per malattia e per la partecipazione alle attività scolastiche in generale;
  • i dati sulle convinzioni politiche possono essere trattati soltanto per garantire la presenza e la partecipazione delle “minoranze” all’interno degli organismi rappresentativi degli studenti e dei genitori;
  • i dati di carattere giudiziario possono essere trattati per assicurare il diritto allo studio ai soggetti sottoposti a regime di detenzione o protezione, oltre che per tutti i contenziosi in cui siano coinvolti gli alunni, le loro famiglie e le stesse istituzioni scolastiche

  • Le scuole private

Gli istituti scolastici privati devono, in primo luogo, fornire un’informativa completa agli alunni e alle loro famiglie sui modi e sulle finalità del trattamento dei dati personali e, inoltre, prima del trattamento dei dati, devono acquisire l’esplicito consenso degli interessati o dei loro rappresentanti legali (in caso di minori). Le regole per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari sono molto rigorose, in quanto devono essere strettamente conformi alle prescrizioni dettate, per ogni singolo caso, dalle autorizzazioni generali del Garante.

  • Diritto di accesso ai dati personali

Chiunque sia titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale” alla conoscenza dei dati personali, acquisiti e detenuti da un’istituzione scolastica, può esercitare il “diritto di accesso” presso il “titolare del trattamento” dei dati (in questo caso la scuola stessa). In tal modo “l’interessato” potrà conoscere le informazioni detenute dalla scuola e, nel caso di errori, di variazioni o di dati incompleti, potrà chiederne la rettifica o l’integrazione. Qualora il titolare del trattamento non fornisca alcuna risposta alla richiesta di accesso ai dati, l’interessato potrà fare ricorso al Garante o alla Magistratura ordinaria. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet del Garante, al seguente link

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1180222

  • Voti ed esami

Le informazioni contenute nei temi in classe relativi alle condizioni personali o familiari degli studenti non costituiscono una violazione della privacy. Gli insegnanti, tuttavia, dovranno fare attenzione a non divulgare i dati coperti dall’obbligo di riservatezza e, al contempo, a osservare il segreto professionale con gli altri docenti. Le informazioni sul rendimento scolastico e gli scrutini, invece, devono essere resi conoscibili anche a terzi, in ossequio al principio di trasparenza, così come stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione. Regole particolari, inoltre, vigono per le “prove differenziali” degli studenti portatori di handicap, di cui può essere resa pubblica soltanto l’attestazione che deve essere rilasciata allo studente.

  • Le informazioni sugli studenti

Le circolari e le comunicazioni scolastiche, se relative a vicende delicate, non possono contenere informazioni idonee a rivelare l’identità degli alunni coinvolti. È consentito, invece, su richiesta degli interessati, inviare a società, anche private, informazioni sul rendimento scolastico e sui voti degli alunni per fini di orientamento professionale, ma non per fini di marketing o di promozione commerciale. Gli alunni inoltre, in caso questionari per la raccolta d’informazioni personali, devono essere preventivamente informati sulle modalità e sulle finalità del trattamento dei loro dati.

  • Foto, audio e video

Le foto e i filmati delle gite scolastiche, così come quelli delle recite o di altri momenti ricreativi degli alunni sono consentiti e non violano la privacy se riservate ad un uso familiare o amicale. Occorre, invece, il consenso dei diretti interessati per la diffusione delle immagini, dei video o degli audio in internet o sui social network. Ogni scuola, inoltre, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, può consentire o vietare la registrazione delle lezioni per uso personale ma, in ogni caso, occorre il consenso dei docenti direttamente interessati per la divulgazione del materiale didattico al pubblico, per esempio tramite internet

  • Sicurezza

Le esigenze di sicurezza delle istituzioni scolastiche devono essere contemperate con il rispetto della privacy degli alunni e non possono essere sproporzionate rispetto alle finalità perseguite. I sistemi di rilevamento biometrici, per esempio quelli per le impronte digitali, devono essere limitati a specifiche e concrete necessità di tutela della sicurezza degli alunni. I sistemi di videosorveglianza possono funzionare soltanto negli orari di chiusura delle scuole e, quando sono collocati all’esterno della struttura scolastica, devono avere un angolo visuale opportunamente delimitato. La presenza di sistemi di videosorveglianza deve essere sempre segnalata con appositi cartelli.

  • Videofonini, filmati, mms

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia, possono vietare o limitare l’utilizzo dei videofonini, o di altri registratori audio – video, all’intermo delle aule o, più in generale, di tutti gli ambienti scolastici. In ogni caso, occorre un’adeguata informativa e il consenso preventivo del diretto interessato per la divulgazione a terzi di riprese audio o video.

  • Mini glossario

Alcuni termini utilizzati dal legislatore in tema di tutela della riservatezza sono, di fatto, entrati a far parte del linguaggio comune. Di seguito s’indicano, in modo sintetico, i significati delle parole più frequentemente usate:

  • informativa: è l’insieme delle indicazioni che devono essere fornite all’interessato prima del trattamento dei suoi dati personali e che riguardano il titolare del trattamento, le modalità, l’ambito e le finalità del trattamento dei dati personali. L’informativa deve essere data per iscritto se riguarda dati sensibili;
  • consenso: manifestazione di volontà con cui l’interessato, sulla base dell’informativa ricevuta, autorizza un determinato trattamento dei propri dati personali. Il consenso deve essere prestato per iscritto se si tratta di dati sensibili;
  • interessato: la persona cui i dati personali si riferiscono
  • dato personale:qualunque informazione, anche indiretta, relativa a persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti;
  • dato sensibile: si tratta dei dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale, all’origine razziale, alle convinzioni religiose o alle opinioni politiche dell’interessato;
  • trattamento: è il modo in cui i dati personali sono utilizzati, per esempio la raccolta, la conservazione, l’utilizzo, la diffusione.

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