Codice di autoregolamentazione “Internet e minori”
Codice di autoregolamentazione “Internet e minori”
Contro le insidie che la Rete può riservare ai più piccoli esiste il Codice di autoregolamentazione “Internet e minori”.
Firmato il 19 novembre 2003, il Codice si ispira al principio di co–regolamentazione: l’industria si impegna a darsi regole e ad adottarle, mente un organismo di controllo pubblico vigila sul rispetto delle stesse regole in una sorta di “autoregolamentazione regolata”.
Ecco i principali strumenti per la tutela dei minori che i fornitori di accesso alla Rete aderenti al Codice si impegnano ad offrire:
- Un marchio di identificazione e garanzia (Internet@minori), un bollino blu che rimanda a pagine web specifiche con le quali dare informazioni per un uso sicuro di Internet;
- Servizi di navigazione differenziata, che impediscano ai minori di incontrare siti dannosi alla loro crescita;
- Classificazione dei contenuti;
- Sistemi di individuazione dell’età dell’utente, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali;
- Custodia delle password di accesso ai servizi assegnate agli utenti con adeguate misure di sicurezza;
- Protezione dell’anonimato.
Gli aderenti al Codice, inoltre, assicurano:
- di impegnarsi nella gestione dei dati utili alla tutela dei minori nella misura in cui assicurano di conservare per almeno sei mesi i registri di assegnazione degli indirizzi Ip ed il numero Ip utilizzato per l’accesso alle eventuali funzioni di pubblicazione dei contenuti;
- di impegnarsi nella lotta alla pedo-pornografia on-line attraverso la conservazione del numero Ip utilizzato dall’utente per l’accesso alle funzioni di pubblicazione dei contenuti, anche se ospitati gratuitamente, e la collaborazione con le autorità competenti, in particolare con il Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, al fine di rendere identificabili gli assegnatari delle risorse di Rete utilizzate per la pubblicazione dei contenuti ospitati presso i propri server, entro e non oltre i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento del provvedimento dell’autorità richiedente;
Per consultare il Codice “Internet e minori”, clicca qui
