Porto d’armi
Il porto d’armi è la licenza amministrativa che permette ai cittadini italiani, che ne sono titolari, di portare o di trasportare un’arma al di fuori della propria abitazione. Esistono tre tipologie di licenza di porto d’armi:
- per “uso sportivo” (licenza di porto di fucile per il tiro a volo)
- per “uso venatorio” (licenza di porto di fucile anche per uso di caccia)
- per “difesa personale” (licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale)
1/ Il rilascio: è necessario il nulla osta del Questore sia per l’acquisto di armi da sparo e di munizioni, sia per il trasporto fino al domicilio dove si vuole detenerle. L’autorizzazione è necessaria anche per chi eredita un’arma, ma non per chi è titolare di porto di pistola e porto di fucile.
I documenti da allegare alla richiesta sono:
- due contrassegni telematici da € 14,62, da applicare sulla richiesta e sul nulla osta;
- la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
- la documentazione o l’autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia ovvero il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale;
- una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
- le generalità delle persone conviventi;
- di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della legge n. 230 dell’8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.
2/ La denuncia di detenzione e di cessione di armi e munizioni: deve essere presentata, immediatamente, alla Questura, al Commissariato o alla stazione dei Carabinieri territorialmente competente quando:
- si viene in possesso di armi e cartucce per acquisto personale o per eredità;
- quando si cedono armi e cartucce a terzi;
- quando varia il luogo di detenzione delle armi e delle cartucce.
3/ Rinnovo: la licenza di porto d’armi ha validità di sei anni. Per il rinnovo occorrono gli stessi documenti necessari per il rilascio, tranne la copia del congedo militare o della dichiarazione d’idoneità al maneggio delle armi.
4/ Smarrimento: lo smarrimento del porto d’armi deve essere immediatamente denunciato alla Questura, al Commissariato e alla stazione dei Carabinieri territorialmente competente. Per ottenere un duplicato della licenza è necessario presentare apposita istanza in bollo all’ufficio competente, corredata dalle fotografie e dalla ricevuta del versamento relativo al solo costo del nuovo libretto. Il duplicato avrà una validità coincidente con quella del documento originale e, sul nuovo libretto, sarà specificato che il libretto va a sostituire quello in precedenza rilasciato.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet della Polizia di Stato al seguente link http://poliziadistato.it/articolo/312-Armi
