Sito ufficiale della Regione Siciliana dedicato alla tutela dei consumatori e degli utenti
il canale YouTube di Io Consumatore

Tools

Scarica Adobe Reader e Adobe Flash Player per visualizzare i nostri documenti e video
Translate

Adiconsum

Home » Associazioni » Adiconsum

Prot. 226/FP/sb del 28/07/2009


COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO:PARTE L’OSSERVATORIO ADICONSUM


 

La legge 2/2009 (Art. 2-bis Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari) ha riformato la commissione di massimo scoperto (CMS) a maggiore tutela dei consumatori. Adiconsum inizia un monitoraggio sui comportamenti illegittimi delle banche volti ad aggirare la norma.

Dopo anni in cui questo iniquo istituto è rimasto in una zona grigia, venendo applicato costantemente dagli istituti bancari senza che vi fosse una norma che rendesse chiaramente legittimo, l’art. 2 bis della legge 2/2009 pone un limite all’utilizzo indiscriminato della CMS, fornendo i parametri in base ai quali essa può essere applicata.

La legge, infatti, dispone la nullità delle clausole che prevedono una remunerazione alla banca per la messa a disposizione di fondi al correntista. La CMS, se prevista contrattualmente, potrà essere applicata solo in caso di un saldo negativo di trenta giorni, e non più anche nel caso di un solo giorno di “rosso” in conto. Purtroppo molti istituti bancari hanno inserito nei propri fogli informativi altri tipi di commissione (come ad esempio “spese di istruttoria urgente”) che Adiconsum ritiene illegittimi.

A titolo esemplificativo prima della legge la CMS era applicata sulla “punta” di scoperto del trimestre; con la legge 2/09 la CMS può essere applicata solo trascorsi 30 giorni dalla scopertura.

Le banche, inoltre, stanno inviando ai consumatori delle lettere con cui vengono unilateralmente modificate le clausole contrattuali relative alla CMS.

A questo proposito Adiconsum invita tutti i consumatori a controllare attentamente il contenuto delle lettere ricevute con cui sono state modificate unilateralmente le clausole contrattuali di conto corrente e ad inviare osservazioni direttamente al nostro Osservatorio.

Adiconsum, attraverso un Osservatorio, intende monitorare la corretta applicazione della nuova disciplina sulla CMS, al fine di denunciare eventuali comportamenti illegittimi che vadano a ledere il diritto dei consumatori.

Invitiamo, quindi, tutti i consumatori a segnalarci eventuali comportamenti illeciti posti in essere da parte dei propri istituti bancari inviando le proprie osservazioni e copia delle nuove condizioni di contratto compilando il modulo scaricabile qui.

Gli invii possono essere fatti via posta ordinaria a:

Adiconsum – Osservatorio CMS

Via Lancisi, 25

00161 Roma

oppure tramite e-mail all’indirizzo: osservatoriocms@adiconsum.it

Adiconsum si impegna così, fin da ora, ad impedire ogni comportamento scorretto posto in essere da parte degli istituti bancari a danno dei consumatori.


(Art. 2-bis Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari)


1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l’indicazione dell’effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell’articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.))

Scarica il modulo di adesione all’Osservatorio Adiconsum


Sedi Regionali


Sede Informazioni
Regione Sicilia Via Notabartolo, 5
90141 – Palermo (PA)
Tel. 091.307761
Fax. 091.301979
e-mail:adiconsumsicilia@tiscali.it


Resp. Regionale Benedetto Romano

e-mail:adiconsumpalermo@libero.it

Agrigento Piazza Pirandello, 18
92100 – Agrigento (AG)
Tel. 0922.594895
Fax. 0922.594895
e-mail:adiconsumag@virgilio.it


Resp. Salvatore Terrana

Caltanissetta

Via Canonico Pulci, 9/B
93100 – Caltanissetta (CL)
Tel.0934.21916
Fax. 0934.20177
e-mail:rinoimpa@virgilio.it

Resp. Salvatore Burcheri

Catania Via Crociferi, 55
95124 – Catania (CT)
Tel. 095.325110
Fax: 095.320696
e-mail:adiconsum.catania@virgilio.it


Martedì 9:30/13:00 e Giovedì 17:00/19:30

Resp. Giuseppe Lombardo

Enna Via Donna Nuova, n. 11


Enna

Tel.: 0935.5501837

Messina Viale Europa, n. 58
98124 – Messina (ME)
Tel. 090.6507611
Fax: 090.6507638
e-mail:giuseppe-abate@libero.it


Lunedì e Giovedì 16:00/18:00

Resp. Giuseppe Abate

Ragusa Piazza Ancione, n. 2
97100 – Ragusa (RG)


Tel.: 0932.656311

Resp. Gianni Cerruto

San Cataldo Corso Sicilia, 40
93100 – San Cataldo (CL)
Tel. 0934.5116660
Fax: 0934.541200
e-mail:salvatoreburcheri@virgilio.it


Resp. Giuseppe Impaglione

Siracusa Via Arsenale, n. 40
96100 – Siracusa (SR)
Tel. 0931.21511
Fax: 0931.24333
e-mail:ust.siracusa@cisl.it


Resp. Roberto Santospirito

Trapani P.zza Ciaccio Montalto, n. 27
91100 – Trapani (TP)
Tel. 0923.21257
Fax. 0923.21257
e-mail:adiconsumtrapani@libero.it


Lunedì/Mercoledì/Venerdì 10:00/12:00 – 17:30/19:00

Resp. Giovanni Robino

torna su